(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 6 del 9 febbraio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Umbria in attuazione dell'art. 12 del proprio statuto riconosce e promuove i valori storici, sociali e culturali delle societa' di mutuo soccorso costituite, senza fini di lucro, ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 di seguito denominate S.O.M.S. 2. A tal fine la Regione valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle societa' stesse che hanno finalita' sociali, culturali, ricreative, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e di sviluppo della cultura della solidarieta' tra i lavoratori, favorisce la diffusione della conoscenza e l'illustrazione della storia e delle attivita' delle societa', con particolare riferimento a quelle in attivita' da cinquant'anni e dispone interventi finanziari per il recupero e l'utilizzo sociale degli immobili e degli arredi di proprieta' dei suddetti sodalizi e per le iniziative tese allo sviluppo della cultura mutualistica.