(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 6 del 9
                           febbraio 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione  Umbria  in  attuazione  dell'art. 12 del proprio
statuto  riconosce  e  promuove i valori storici, sociali e culturali
delle  societa' di mutuo soccorso costituite, senza fini di lucro, ai
sensi  della  legge  15  aprile  1886,  n. 3818 di seguito denominate
S.O.M.S.
    2.  A  tal  fine  la  Regione valorizza la funzione di promozione
sociale,  di  servizio  e  di  innovazione  perseguita dalle societa'
stesse   che  hanno  finalita'  sociali,  culturali,  ricreative,  di
salvaguardia  del  patrimonio  storico,  culturale,  artistico  e  di
sviluppo della cultura della solidarieta' tra i lavoratori, favorisce
la diffusione della conoscenza e l'illustrazione della storia e delle
attivita'  delle  societa',  con  particolare riferimento a quelle in
attivita'  da  cinquant'anni  e  dispone interventi finanziari per il
recupero  e  l'utilizzo  sociale  degli  immobili  e  degli arredi di
proprieta'  dei  suddetti  sodalizi  e  per  le  iniziative tese allo
sviluppo della cultura mutualistica.